Dispositivi di protezione individuali

Dispositivi di protezione individuali

L’argomento relativo alla gestione dei Dispositivi di Protezione Individuali, è ampiamente  trattato  nel  Titolo  III  Capo  II  del  D.Lgs.  81/2008  ma  troppo spesso ci si trova di fronte ad una loro scelta ed utilizzo lasciato quasi esclusivamente   al   caso   o   comunque   non   basati   sui   principi   di   garanzia, richiamati dalla normativa. Nel  presente  articolo  quindi  si vogliono mettere  in  evidenza  sia  le  criticità riscontrate pi frequentemente, nell’individuazione dei DPI sia le procedure che si dovrebbero seguire per una loro scelta corretta. Precisiamo intanto  che  per  DPI,  secondo le definizioni dell’art. 74  del  D.Lgs. 81/08,  deve  intendersi  qualsiasi attrezzatura  destinata  ad  essere  indossata dall’operatore ed il cui fine sia quello di proteggerlo da uno o più rischi per la sicurezza o la salute e che detti dispositivi devono essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. 475/1992.

È importante inoltre precisare come l’utilizzo dei DPI sia obbligatorio, quando i rischi per la salute e la sicurezza non possono essere evitati con altre misure preventive. Questo significa che il Datore di Lavoro, non potrà ricorrere all’usodei DPI in modo indiscriminato, scegliendo tale procedura come unica soluzione per ridurre l’esposizione ai rischi dei lavoratori ma dovrà dimostrare di aver attuato  tutte  le  iniziative  del  caso  per  perseguire  una  riduzione  dei  rischi. Soltanto in questo caso la norma consente di ricorrere all’uso dei DPI, ovvero per  la  gestione  dei  rischi  residui che  non  possono  essere  evitati  o sufficientemente ridotti con altre misure.

A tale proposito, l’art. 77 del D.Lgs. 81/08 individua la seguente sequenza di attività per effettuare una corretta scelta dei DPI:

  •  Effettuare  l’analisi  dei  rischi  che  non  possono  essere  evitati  con  altri mezzi
  • Definire le caratteristiche dei DPI sulla base dei rischi residui valutati;
  •  Verificare  le  caratteristiche  dei  DPI  presenti  sul  mercato  con  quelle necessarie a ridurre i rischi residui e sulla base di questa valutazione effettuare le scelte;

Aggiornare le scelte sulla base delle variazioni significative degli elementi che sono stati valutati (rischi residui e caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato). Sulla base di quanto disposto dall’art. 77), è possibile stabilire come si renda necessaria l’attivazione di almeno due processi di valutazione, per la corretta gestione  delle  prescrizioni  di  legge.  Il  primo  processo  deve  comportare  una valutazione dei rischi residui dando evidenza che questi siano effettivamente i rischi non eliminabili con altre misure preventive ed organizzative. Ovviamente il   risultato  di  questo  processo  di  valutazione  dovrà  essere  documentato  ed utilizzato dal Datore di Lavoro per le successive scelte.

Il  secondo  processo  di  valutazione  dovrà  invece  riguardare  le caratteristiche dei DPI che dovranno essere scelte sulla base dei rischi residui. Proprio a questo riguardo si assiste molto spesso ad una scelta non basata su processi di  valutazione, che  non  è  riconducibile a  valutazioni documentate e che pertanto porta in molti casi, alla scelta di DPI che non possiedono lespecifiche caratteristiche che si rendono invece necessarie.

A  questo  riguardo  è  invece  fondamentale  ricordare  che  tutti  i  DPI,  anche appartenenti alla stessa categoria, come ad esempio i guanti per la protezione delle  mani,  possiedono  caratteristiche  molto  diverse  fra  di  loro  che devono essere valutate e che devono portare ad una scelta basata sui risultati di valutazione dei rischi residui presenti. A tale proposito, per rendere maggiormente comprensibile quanto detto, si porta l’esempio delle diverse tipologie  di  guanti  per  la  protezione  delle  mani  da  rischi  di  tipo  meccanico.

rischio meccanico

Intanto,   anche   questa   tipologia   di   DPI   deve   obbligatoriamente   riportare stampata l’immagine che contraddistingue la specifica tipologia di rischio da cui protegge, ovvero il rischio meccanico.

A questo punto per la loro scelta si dovranno individuare le norme che regolamentano  le  caratteristiche  costruttive  e  di  protezione  del  DPI,  che  nel caso specifico corrispondono alla norma UNI EN 420:2010 relativa ai requisiti generali  e  la  norma  UNI  EN  388:2004  relativa  ai  requisiti  specifici  contro  i rischi meccanici.

Da  una  lettura  delle  norme  citate  è  possibile  verificare  come  per  i  rischi meccanici sussista la seguente classificazione di resistenza alle diverse sollecitazioni

Rischi meccanici

 

 

 

Partendo quindi dalla valutazione dei rischi residui, ammesso che l’attività in questione per la quale devono essere scelti gli idonei DPI, comporti obbligatoriamente l’utilizzo di lame per il taglio di pelli, i guanti da scegliere dovranno avere una elevata proprietà di resistenza al taglio con relativo indice pari a “5”. Nel caso in cui la forma delle lame utilizzate presenti anche parti acuminate,  si  dovrà  scegliere  un  DPI  con  un  elevato  valore  (4)  di  resistenza alla perforazione. Potranno essere invece scelti valori medio bassi degli indici di resistenza allo strappo ed all’abrasione.

Ovviamente il  caso  riportato  vuole  essere  un  mero  caso  esemplificativo, per chiarire comunque che la scelta dei DPI deve essere effettuata innanzitutto nel rispetto  delle  prescrizioni  normative  e  che  rilevante  importanza  assume  la definizione delle loro caratteristiche in funzione delle particolarità che assumo i rischi residui da cui devono proteggere.

Andrea Ascani  mailto:[email protected]

CENTRO ASSISTENZA ECOLOGICA   https://www.ecocae.it

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