Dispositivi di protezione individuali
L’argomento relativo alla gestione dei Dispositivi di Protezione Individuali, è ampiamente trattato nel Titolo III Capo II del D.Lgs. 81/2008 ma troppo spesso ci si trova di fronte ad una loro scelta ed utilizzo lasciato quasi esclusivamente al caso o comunque non basati sui principi di garanzia, richiamati dalla normativa. Nel presente articolo quindi si vogliono mettere in evidenza sia le criticità riscontrate pi frequentemente, nell’individuazione dei DPI sia le procedure che si dovrebbero seguire per una loro scelta corretta. Precisiamo intanto che per DPI, secondo le definizioni dell’art. 74 del D.Lgs. 81/08, deve intendersi qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata dall’operatore ed il cui fine sia quello di proteggerlo da uno o più rischi per la sicurezza o la salute e che detti dispositivi devono essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. 475/1992.
È importante inoltre precisare come l’utilizzo dei DPI sia obbligatorio, quando i rischi per la salute e la sicurezza non possono essere evitati con altre misure preventive. Questo significa che il Datore di Lavoro, non potrà ricorrere all’usodei DPI in modo indiscriminato, scegliendo tale procedura come unica soluzione per ridurre l’esposizione ai rischi dei lavoratori ma dovrà dimostrare di aver attuato tutte le iniziative del caso per perseguire una riduzione dei rischi. Soltanto in questo caso la norma consente di ricorrere all’uso dei DPI, ovvero per la gestione dei rischi residui che non possono essere evitati o sufficientemente ridotti con altre misure.
A tale proposito, l’art. 77 del D.Lgs. 81/08 individua la seguente sequenza di attività per effettuare una corretta scelta dei DPI:
- Effettuare l’analisi dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi
- Definire le caratteristiche dei DPI sulla base dei rischi residui valutati;
- Verificare le caratteristiche dei DPI presenti sul mercato con quelle necessarie a ridurre i rischi residui e sulla base di questa valutazione effettuare le scelte;
Aggiornare le scelte sulla base delle variazioni significative degli elementi che sono stati valutati (rischi residui e caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato). Sulla base di quanto disposto dall’art. 77), è possibile stabilire come si renda necessaria l’attivazione di almeno due processi di valutazione, per la corretta gestione delle prescrizioni di legge. Il primo processo deve comportare una valutazione dei rischi residui dando evidenza che questi siano effettivamente i rischi non eliminabili con altre misure preventive ed organizzative. Ovviamente il risultato di questo processo di valutazione dovrà essere documentato ed utilizzato dal Datore di Lavoro per le successive scelte.
Il secondo processo di valutazione dovrà invece riguardare le caratteristiche dei DPI che dovranno essere scelte sulla base dei rischi residui. Proprio a questo riguardo si assiste molto spesso ad una scelta non basata su processi di valutazione, che non è riconducibile a valutazioni documentate e che pertanto porta in molti casi, alla scelta di DPI che non possiedono lespecifiche caratteristiche che si rendono invece necessarie.
A questo riguardo è invece fondamentale ricordare che tutti i DPI, anche appartenenti alla stessa categoria, come ad esempio i guanti per la protezione delle mani, possiedono caratteristiche molto diverse fra di loro che devono essere valutate e che devono portare ad una scelta basata sui risultati di valutazione dei rischi residui presenti. A tale proposito, per rendere maggiormente comprensibile quanto detto, si porta l’esempio delle diverse tipologie di guanti per la protezione delle mani da rischi di tipo meccanico.
Intanto, anche questa tipologia di DPI deve obbligatoriamente riportare stampata l’immagine che contraddistingue la specifica tipologia di rischio da cui protegge, ovvero il rischio meccanico.
A questo punto per la loro scelta si dovranno individuare le norme che regolamentano le caratteristiche costruttive e di protezione del DPI, che nel caso specifico corrispondono alla norma UNI EN 420:2010 relativa ai requisiti generali e la norma UNI EN 388:2004 relativa ai requisiti specifici contro i rischi meccanici.
Da una lettura delle norme citate è possibile verificare come per i rischi meccanici sussista la seguente classificazione di resistenza alle diverse sollecitazioni
Partendo quindi dalla valutazione dei rischi residui, ammesso che l’attività in questione per la quale devono essere scelti gli idonei DPI, comporti obbligatoriamente l’utilizzo di lame per il taglio di pelli, i guanti da scegliere dovranno avere una elevata proprietà di resistenza al taglio con relativo indice pari a “5”. Nel caso in cui la forma delle lame utilizzate presenti anche parti acuminate, si dovrà scegliere un DPI con un elevato valore (4) di resistenza alla perforazione. Potranno essere invece scelti valori medio bassi degli indici di resistenza allo strappo ed all’abrasione.
Ovviamente il caso riportato vuole essere un mero caso esemplificativo, per chiarire comunque che la scelta dei DPI deve essere effettuata innanzitutto nel rispetto delle prescrizioni normative e che rilevante importanza assume la definizione delle loro caratteristiche in funzione delle particolarità che assumo i rischi residui da cui devono proteggere.
Andrea Ascani mailto:[email protected]
CENTRO ASSISTENZA ECOLOGICA https://www.ecocae.it