La figura scomoda del preposto
Con il D.Lgs. 81/08 viene fornita la definizione di “preposto” che fino ad allora non era stata caratterizzata da uno specifico inquadramento. Il preposto viene individuato sostanzialmente come il soggetto che “… sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ….” Sulla base della definizione fornita dall’art. 2) del D.Lgs. 81/08 e’ facile comprendere che la figura del proposto coincide con quella del caporeparto o capo turno e comunque coincide con quella dei soggetti che sono chiamati ad organizzare e sovrintendere il lavoro di un gruppo di lavoratori, addetti ad una specifica mansione od operanti in uno specifico reparto. A tale riguardo va anche detto però che l’inquadramento di taluni lavoratori come preposti, non e’ spesso formalizzato dall’azienda e quindi la condizione di preposto non e’ riconducibile ad uno specifico incarico scritto e talvolta neppure ad uno specifico inquadramento contrattuale. Questa condizione di non formalizzazione della nomina di preposto, non esclude però l’inquadramento come tale di tutti i soggetti che esplicano funzioni di”organizzazione e supervisione dell’attività di gruppi di lavoratori”.
Questo ultimo concetto, trova piena applicazione nell’art. 299 del D.Lgs. 81/08, laddove si dispone dell’esercizio di fatto dei poteri direttivi. L’art. 299 infatti, dispone che le posizioni di garanzia relative anche alla figura del proposto, gravanoanche sui soggetti che pur sprovvisti di regolare investitura, esercitano in concreto i poteri giuridici ad esso riferiti. Ciò significa che il soggetto che sovrintende alle attività di altri lavoratori, vienericonosciuto dalla legge come preposto, anche in assenza di una suo formale incarico sottoscritto dal datore di lavoro.
Appare chiaro quindi che nei confronti di tutti i soggetti che svolgono le attività previste, come attività proprie del preposto, gravano gli obblighi dei preposti previsti dall’art. 19) del D.Lgs. 81/08. A questo punto e’ importante ricordare che fra i vari obblighi previsti per la figura del preposto, si ritrova quello di “…. vigilare sulla osservanza da parte dei singolilavoratori, dei loro obblighi di legge nonché sulle disposizioni aziendali, in materia di salute e sicurezza sul lavoro….” e che laddove il preposto osservi una persistenza delle inadempienze da parte dei lavoratori, egli debba segnalare tale situazione al suo diretto superiore. Abbiamo quindi chiarito che e’ obbligo di tutti i soggetti che svolgono le funzioni di preposto, siano essi formalmente incaricati o meno, di vigilare sull’applicazione daparte dei lavoratori, di tutte le disposizioni di legge ed aziendali, in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Ricordiamo inoltre che il mancato svolgimento di tale funzione, può comportare per il preposto una sanzione da Euro 400 a 1.200 o lapena dell’arresto fino a due mesi.
E’ pertanto auspicabile che i preposti, non solo adempiano correttamente a questo obbligo di legge, ma che della loro azione di sorveglianza, tengano una registrazione scritta, riportante tutti gli esiti della sorveglianza stessa. Solo in questo modo, i preposti potranno dimostrare di aver svolto correttamente e completamente, quanto disposto dalla legge a carico della loro posizione direttiva.
Andrea Ascani mailto:[email protected]
CENTRO ASSISTENZA ECOLOGICA https://www.ecocae.it