Valutazione dei rischi a tutto campo
A meno di proroghe al fotofinish, dal 1° giugno prossimo tutte le piccole aziende che occupano fino a 10 lavoratori dovranno predisporre il documento di valutazione dei rischi utilizzando le procedure standardizzate emanate con il decreto interministeriale del 30 novembre 2012, (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 6 dicembre 2012).
A partire dal 1° giugno, non sarà più possibile per i “piccoli” datori di lavoro continuare ad autocertificare l’avvenuta valutazione del rischio.
Rimane invece una mera facoltà l’utilizzo delle procedure semplificate per le imprese che occupano da 11 a 50 lavoratori. L’utilizzo delle procedure standardizzate, come previsto dal decreto ministeriale, assicura al documento di valutazione dei rischi una presunzione legale di conformità dello stesso ai contenuti minimi indicati dagli articoli 28 e 29 del Testo Unico.
La valutazione del rischio redatta in base alle procedure standardizzate in realtà non differisce moltissimo dalla valutazione ordinaria. Semplicemente il legislatore ha facilitato il compito del datore di lavoro attraverso una compilazione guidata delle quattro macro aree che compongono la valutazione:
- descrizione dell’azienda;
- identificazione dei pericoli presenti in azienda;
- valutazione dei rischi associati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
- definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.
Non si tratta però di compilare una semplice check list, ma è indispensabile una descrizione analitica, in particolare dell’individuazione dei fattori di rischio e dei sistemi di prevenzione e protezione. Ad esempio individuati i lavori in quota come “famiglia di pericoli”, si indicheranno come possibili rischi la caduta dall’alto, lo scivolamento e la caduta di materiali e, come rimedi, l’obbligo dei lavoratori di essere assicurati con imbragature o cinture di sicurezza, l’utilizzo di calzature di sicurezza idonee, la segregazione del ponteggio per evitare la caduta dei materiali, il divieto di abbandonare i materiali sul ponteggio. E così per ogni tipologia di rischio, in ciò aiutati dalla modulistica estremamente chiara predisposta dal ministero del Lavoro e allegata al decreto.
Ma di fatto difficilmente il datore di lavoro riuscirà a elaborare il documento di valutazione dei rischi “in proprio”, ma sarà quasi sempre necessario l’intervento di un consulente con i relativi costi in quanto per approntare correttamente la valutazione occorre essere in possesso di cognizioni tecniche che ben difficilmente sono patrimonio di un imprenditore, piccolo o grande.
Inoltre le procedure indicano in modo specifico la necessità di personalizzare al massimo la valutazione del rischio: a ogni mansione deve essere possibile associare, anche attraverso documentazione esterna al Dvr (libro unico, contratto di lavoro o altro), il nominativo dei lavoratori operanti in azienda, per una valutazione “personalizzata” dei profili di rischio.
Come le valutazioni dei rischi ordinarie (obbligatorie per aziende oltre i 50 dipendenti), anche a quella predisposta utilizzando le procedure standardizzate deve essere attribuita data certa, o attraverso la firma congiunta di datore di lavoro, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, medico competente e responsabile del servizio di prevenzione e protezione oppure attraverso posta certificata o altri mezzi riconosciuti dalla legge.
Il documento deve essere custodito presso ogni unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione.
L’omessa o incompleta valutazione del rischio comporta sanzioni penali importanti ma generalmente risolvibili con l’oblazione. Ma il vero pericolo nel l’omessa o non adeguata valutazione del rischio è quello di incorrere nell’imputazione di lesioni colpose o omicidio colposo se si verifica un infortunio ricollegabile alla omessa o incompleta valutazione.
Fonte: SOLE24ORE